L’Inps risponde ai quesiti formulati dai Consulenti del Lavoro. Grazie al rapporto di collaborazione che intercorre tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale, nasce un nuovo servizio che vedrà la pubblicazione sul sito di Categoria delle risposte fornite dall’Inps a quesiti specifici formulati dai Consulenti del Lavoro. Le F.A.Q. dell’Istituto costituiranno una banca dati utile alla risoluzione di quelle problematiche che ancora non trovano risposta nella documentazione ufficiale.
E F.A.Q. DELL’INPS : RISPOSTE A QUESITI POSTI DAI CONSULENTI DEL LAVORO
Nell’ambito del rapporto di collaborazione istituzionale che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha con l’Inps, è stato avviato un nuovo servizio di risposta a quesiti specifici che pervengono direttamente dai Consulenti del Lavoro.
Le risposte saranno diffuse mediante la pubblicazione sul portale di categoria (www.consulentidellavoro.it) e costituiranno una sorta di banca dati utile alla risoluzione di problematiche che non trovano risposta nella documentazione ufficiale.
Naturalmente le risposte riflettono il pensiero dell’Istituto sul tema richiesto e non è detto, quindi, che sullo stesso ci sia condivisione da parte della Categoria
Faq 1 – Oggetto: Ticket licenziamento
Si chiede di conoscere se il contributo e’ dovuto anche nei casi di:
– trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità
– passaggio di dipendenti, senza soluzione di continuità, ma senza trasferimento d’azienda
RISPOSTA – Come chiarito dall’Istituto nella circolare n. 44/2013, la previsione contenuta nell’articolo 2. c. 31 della L.92/12 introduce un nesso tra il contributo (c.d ticket di licenziamento) e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro a T.I. è stato interrotto. Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Il “teorico diritto” alla prestazione ( che prescinde quindi dall’effettivo possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete fattispecie) si configura, in linea generale, nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi, pertanto, in stato di disoccupazione come definito dall’art. 1. co. 2, lett. c), D.lgs. n. 181/2000.
Tanto premesso, con riferimento alla casistica prospettata, si osserva quanto segue.
Nel trasferimento d’azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità ex art. 2112, c.c, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente.. Quindi, non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
L’ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad altro, senza trasferimento d’azienda e in assenza di una interruzione del rapporto di lavoro, può avvenire laddove si proceda alla cessione del contratto ex art. 1406 cod.civ. In questo caso – pacificamente ammesso in dottrina e giurisprudenza – si realizza una fattispecie di successione nel rapporto di lavoro, con il consenso espresso del lavoratore, il quale continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario ( Cass. n. 5062/1989). La cessione del contratto di lavoro subordinato, che avvenga nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1406 -1410 cod. civ, analogamente al trasferimento d’azienda, non determina l’interruzione del sottostante rapporto di lavoro. Ne deriva che, laddove connotata nei termini descritti, non fa sorgere nel cedente l’obbligo del versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.
Faq 2 – OGGETTO: APPRENDISTATO
In caso di contratto di apprendistato cessato al termine del periodo formativo (tre anni), il lavoratore in questione avrebbe il diritto di precedenza per nuove assunzioni per stesse mansioni?
RISPOSTA – Un apprendista non matura un diritto di precedenza alla sua riassunzione, in quanto la funzione propria di tale contratto è quella di formare un soggetto: quindi, se al termine del periodo formativo cessa il rapporto e si vuole assumere un lavoratore con una professionalità già formata non si può considerare la cessazione del rapporto di apprendistato una condizione ostativa al riconoscimento dei benefici contributivi.
Faq 3 – Oggetto: calcolo dell’ULA
Nel calcolo della base occupazionale nella circolare 111\13, si parla anche di conteggiare i contratti a tempo determinato. Ora nella disciplina comunitaria si fa sempre riferimento solo al lavoro stagionale che com’è noto è altra cosa. Perché l’istituto include nel calcolo della media anche i lavoratori a termine?
RISPOSTA – Sia la circolare 111 che la circolare 131 comprendono espressamente il rapporto a tempo determinato nella base di computo della forza media, ai fini della valutazione dell’incremento netto dell’occupazione; la disciplina comunitaria (art. 2, par. 1, numero 13, reg 800/2008) precisa: “«numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA”; sembra conforme alla ratio delle disposizioni di cui si tratta, ritenere che il lavoratore genericamente a termine – anche se non espressamente menzionato dal paragrafo citato – non debba valere 1 ma una frazione di 1, in relazione al periodo di vigenza del rapporto nell’intervallo di tempo da considerare.
Faq 4 – Oggetto: assunzioni lavoratori in CIGS
La normativa prevede che gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori in CIGS spettano per quei lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi. Nel caso fosse rispettato solo il primo requisito, cioè quello dei lavoratori in cassa integrazione da 3 mesi, ma poiché la fonte normativa che disciplina i contratti di solidarietà e la CIGS è la medesima, è possibile estendere le agevolazioni anche a questi lavoratori considerando che per l’azienda di provenienza erano stati autorizzati i contratti di solidarietà?
RISPOSTA – NO, perché le due condizioni previste del DL 148/93 (3 mesi del lavoratore inazienda con 6 mesi di Cig a zero ore) vanno rispettate entrambe.
Faq 5 – OGGETTO: criteri per l’inoltro delle comunicazioni PEC ai contribuenti.
Quali sono i criteri con i quali viene scelto l’indirizzo pec a cui inviare le note di rettifica o i preavvisi di irregolarità?
RISPOSTA – Le logiche sono diverse in funzione del prodotto. In sintesi: il Preavviso viene inviato all’intermediario mentre la Nota di Rettifica viene inviata all’azienda. In dettaglio la sequenza “gerarchica” dei tentativi che vengono effettuati per reperire una PEC valida:
PREAVVISO
1. PEC ad Intermediario e Mail al Titolare (in caso non ci fosse si prende la mail dell’azienda)
2. PEC ad Azienda e Mail ad Intermediario
3. PEC al Titolare/Legale Rappresentante e Mail ad Intermediario
4. Raccomandata
RETTIFICHE
1. PEC Azienda
2. PEC Titolare / Rappresentante Legale
3. Raccomandata
Il risultato quindi è in funzione dell’aggiornamento del dato PEC nei nostri archivi.
Faq 6 – Qual ‘ è l’esatta codifica da inserire per segnalare nell’Uniemens , ai fini dell’esonero della contribuzione aggiuntiva dell’1,40%, l’assunzione da parte delle imprese stagionali così definite dall’ avviso comune del turismo del 12/6/08?
RISPOSTA – L’addizionale ASpI non è dovuta per gli stagionali assunti dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011. A tal fine è stato istituito apposito carattere G. <Qualifica3> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens.
Faq 7 – Il file per la richiesta degli Sgravi contrattazione II livello, per l’anno 2013 doveva essere inviato tra il 9/7/2014 e il 7/8/2014. Se tale file per un disguido informatico non fosse pervenuto all’Inps, nei termini sopracitati, sarebbe comunque possibile trasmetterlo successivamente?
RISPOSTA – Lo sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello contrattuale – che nella prassi ha sostituito, ormai dal 2008, l’abrogata decontribuzione – soggiace a una serie di regole – che, sostanzialmente, sono dettate dall’impianto normativo a supporto del beneficio e dalle previsioni del decreto ministeriale che, annualmente, rende operativa la disposizione introdotta dalla legge 247/2007 e resa stabile dalla legge di riforma del mercato del lavoro.
Tra le più significative condizioni che riguardano il beneficio, vanno ricordate:
• il contingentamento delle risorse disponibili;
• l’iter procedurale;
• la previsione per cui, sulla base dei risultati del monitoraggio, sia possibile pervenire a una rideterminazione della misura del limite massimo della retribuzione contrattuale su cui operare lo sgravio; ai sensi di quanto disposto dal DM, detta rimodulazione può realizzarsi attraverso apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Il DM 14 febbraio 2014 -come, peraltro, tutti i precedenti – nell’affidare la gestione dello sgravio all’Istituto, ha precisato (art. 4, c. 1) che “L’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.”
Anche per l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, l’Inps ha dato ad aziende e intermediari un congruo arco temporale (dal 09/07/2014 al 07/08/2014 – quindi un mese) per l’invio delle domande.
Come anticipato, lo sgravio è finanziato con risorse contingentate e, in relazione a questo, non è possibile derogare ai termini stabiliti.
Ciò, sia con riguardo ai possibili controinteressati – che potrebbero legittimamente opporsi a qualsiasi intervento con cui l’Inps – al di fuori dei tempi, dei criteri e delle modalità stabilite nel DM – riaprisse la possibilità di riformulare la domanda telematica con conseguente erosione delle somme residuate, sia in quanto, nei fatti, con riguardo alle ultime annualità, le somme non spese sono già state destinate ad altri fini (vedi da ultimo quanto previsto dall’art. 40, c. 2, lettera e) del DL 12.09.2014 n° 133, e DDL stabilità 2015).
In considerazione di quanto precede, la partita relativa alle autorizzazioni del 2013 non può che definirsi conclusa secondo quanto reso noto dall’Istituto riguardo ai soggetti ammessi al benefico.
Faq 8 – Procedura concorsuale. Il credito del lavoratore viene ammesso allo stato passivo per il TFR come chirografario. Si chiede se il Fondo di garanzia del TFR in questo caso procederà comunque nell’ammettere il credito in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis c.c.
RISPOSTA – La norma che disciplina l’intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della L. 297/82) menziona il privilegio di cui devono godere i crediti di lavoro nella parte relativa alla surroga, prevedendo che « (…) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate».
I crediti di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c. hanno privilegio generale sui beni mobili, tuttavia l’art. 93, comma 4 LF (come modificato dal d.lgs. 169/2007) prevede che, se la domanda di ammissione al passivo non contiene l’indicazione del titolo di prelazione del credito, questo venga considerato chirografario. E’ quindi possibile che crediti di lavoro, per loro natura privilegiati, vengano ammessi come chirografari.
Il mancato riconoscimento del privilegio del credito ha effetti importanti in sede di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare in quanto i creditori chirografari vengono soddisfatti dopo i creditori privilegiati (art. 111 LF). Al fine dell’intervento del Fondo di garanzia, pertanto, è necessario che il credito sia stato ammesso in privilegio anche per non pregiudicare le concrete possibilità di recupero delle somme anticipate.
Per completezza dell’informazione si segnala che in rari casi, riguardanti per lo più i dirigenti, il Giudice Delegato, in sede di accertamento del credito, non riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha ammesso il credito per TFR in chirografo. in questi casi, ovviamente, al fine dell’intervento del Fondo di garanzia manca il presupposto fondamentale dell’essere il beneficiario lavoratore dipendente.
Faq 9 – I modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati- tra cui i Consulenti del Lavoro – e telematicamente inviati all’Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei casi le relative risultanze (c.d. modello 730-4) vengono inviate dall’Agenzia delle Entrate direttamente al sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia, quando il sostituto d’imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l’INPS è previsto che non sia l’Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730, ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati). La trasmissione avviene tramite il sito internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò nonostante, nell’ultima tornata numerosi colleghi hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i citati modelli 730. Il file di trasmissione è stato scartato dal sistema con la motivazione ” nessuna convenzione per il fornitore selezionato”.
Per l’anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?
RISPOSTA – Si precisa che non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata. Per questo motivo, per i modelli 730/4 era stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella pagina di documentazione. Con l’anno corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà modificare i propri dati anagrafici in autonomia.
Faq 10 – In base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità 236 , ma l’inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?
RISPOSTA – Non avete compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della sequenza dei codici di autorizzazione.
Nel caso specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di autorizzazione e che i flussi siano stati trasmessi con i codici tipo contribuzione della 223/91
- 75 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
- 76 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
- 77 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Nel caso fossero stati indicati correttamente i codici Uniemens, ancorchè la posizione sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono state spedite.
Elenco i codici tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità) corretti
- P5 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
- P6 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
- P7 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Faq 11 – Con riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a 34 della Sezione 3 – INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra altresì barrare la casella 3 – ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS.
RISPOSTA – Punto 3 – Altro – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI).
(è legato al fatto che sono privi di matricola)
Faq 12 – La presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali alla gestione separata:
· il committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso ? oppure sarà tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti (CXX/C10) e dovrà attendere l’avviso da parte dell’Istituto per la richiesta dell’importo delle sanzioni?
· In caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d’anno a partire dal 01/01/2014 ? E quale sarà il codice “causale contributo” da utilizzare nel modello 24 ?
RISPOSTA – Il codice tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento della quota capitale
Faq 13 – Un disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra decadenza e perdita del diritto.
RISPOSTA: dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi
NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
- Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- Pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.
dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Aspi
NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA DALL’INDENNITA’
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
Faq 14 – Buongiorno, vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa l’erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In particolare la situazione è questa:
– Dipendente part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del sabato)?
– Dalla nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie. Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.
RISPOSTA
LAVORATORI PART-TIME
Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l’ ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Le ferie sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.
Faq 15 – Si chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.
RISPOSTA – Il contributo è slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica, il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che l’interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad esempio, un’ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore settimanali.
A incidere sul calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.
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