La notifica dell’avviso bonario blocca i versamenti rimanenti, mentre restano salvi quelli già effettuati mediante ravvedimento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in una risposta resa ieri nel corso di un question time, ha precisato che il ricorso al ravvedimento operoso delle somme ancora non versate non è possibile se nel frattempo è giunto l’avviso bonario. In particolare, era stato chiesto al Mef di chiarire se la notifica dell’avviso bonario ad un contribuente – che ha già avviato spontaneamente la regolarizzazione della violazione – possa ostacolare il ravvedimento per le somme ancora dovute. Il Ministero ha ricordato che gli esiti del controllo automatizzato e formale rappresentano un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell’istituto, con la conseguente possibilità di sanare soltanto eventuali altre violazioni non contestate negli atti notificati. Restano, comunque, salvi gli effetti del ravvedimento già eseguito, nel senso che la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione già eseguita. Dal tenore letterale della risposta, sembra, quindi, emergere che il ricevimento dell’avviso bonario costituisce causa ostativa per il proseguimento del ravvedimento e, pertanto, il ravvedimento deve essere sospeso, fatti salvi gli effetti della regolarizzazione già eseguita. La pretesa erariale riguarderà le somme non ancora corrisposte, mentre le precedenti risultano ormai regolarizzate.
Fonte Sole 24 Ore
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