Per effetto della Legge di Stabilità 2015, dal 1° marzo i lavoratori dipendenti con qualche esclusione, potranno richiedere l’anticipo del TFR in busta paga.
osì come stabilito dal comma 26 dell’articolo 1 L. 190/2014, ovvero dalla Legge di Stabilità 2015, dal 1° marzo 2015 in via sperimentale fino al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti potranno richiedere al proprio datore di lavoro di ricevere la quota mensile maturata di TFR in busta paga.
Questa facoltà è data ai soli dipendenti di aziende private che siano assunti presso la stessa azienda da almeno sei mesi e la misura è stata presentata dal Governo, in fase di approvazione, come mezzo per aumentare la liquidità dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie alle prese con una crisi che continua a perdurare da anni ormai.
Come detto sopra tale novità riguarda tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione degli agricoli e del lavoro domestico. Resteranno escluse inoltre le aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali.
Il lavoratore dovrà presentare preventivamente la propria richiesta, ovvero una istanza di accesso al datore di lavoro, il quale dovrà essere autorizzato dall’INPS. Una volta approvata l’anticipazione del TFR in busta paga, il lavoratore non potrà più revocare la richiesta fino alla fine del periodo sperimentale, ovvero fino al 30 giugno 2018.
Oltre a questo inconveniente, ovvero il non poter procedere alla revoca dell’anticipo richiesto, il lavoratore dovrà stare molto attento alla convenienza reale di questa operazione, che se da un lato rappresenta una boccata d’ossigeno per le proprie finanze, dall’altra potrebbe risultare molto sconveniente per via della tassazione di tali importi.
Infatti come stabilito dal Governo, le somme anticipate per il TFR in busta paga non seguono la tassazione separata, tipica del Trattamento di Fine Rapporto, ma contribuiscono ad innalzare il reddito del lavoratore provocando tutta una serie di conseguenze.
Nel caso di anticipazione, queste somme si cumulano con il reddito del lavoratore e di conseguenza aumenta anche la tassazione, in quanto si passerà a calcolare il do marginale con aliquote superiori.
L’aumento del reddito viene tassato con l’aliquota marginale, ovvero quella che interessa la parte più elevata del reddito. Inoltre, quando aumenta lo stipendio si riducono gli effetti economici delle detrazioni per i figli a carico e non da sottovalutare quelli legati agli assegni per il nucleo familiare, infatti come è ben evidente ad un maggior reddito spetteranno minori ANF.
Infine, ma non meno importante è da contare che mentre il TFR erogato a fine rapporto di lavoro non è sottoposto all’applicazione delle addizionali comunali e regionali Irpef, l’anticipo mensile lo è.
Le somme anticipate, anche facendo parte del reddito lordo non subiranno la tassazione del 9.19% per la contribuzione INPS a carico del lavoratore e non saranno conteggiati come imponibile per determinare il cosiddetto bonus Renzi di 80 Euro in busta paga.
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