L’impresa richiedente il contributo previsto per sostenere la realizzazione di progetti che migliorino i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31 della L. 98/2013, con riferimento ai commi 8 e 8bis, per quanto riguarda l’invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. Lo chiarisce l’INAIL in una nota del 7 aprile 2015 in cui approfondisce altresì l’applicabilità dell’istituto dell’intervento sostitutivo.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo previsto per sostenere la realizzazione di progetti che migliorino i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pervisti dall’art. 11, comma 5, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., è tassativamente richiesta la regolarità contributiva “a pena di esclusione”.
Lo chiarisce l’INAIL in un nota del 7 aprile 2015 in cui, ribadisce che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, l’impresa richiedente il contributo, deve essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31 della L. 98/2013, con riferimento ai commi 8 e 8bis, per quanto riguarda l’invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate.
Pertanto l’impresa deve sempre essere invitata a regolarizzare le inadempienze rilevate in sede istruttoria e ove tale invito rimanga inevaso ovvero l’impresa non provi di essere in possesso di un credito certificato, deve essere attestata l’irregolarità che, impedisce “a monte” all’impresa di fruire del contributo ed esclude anche l’attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 31, commi 3 e 8, L. 98/2013.
Qualora dovesse emergere una situazione di irregolarità contributiva nonostante l’invito alla regolarizzazione, nelle imprese ammesse al beneficio e che si trovano nella fase di rendicontazione, deve essere sempre attivato il procedimento dell’intervento sostitutivo.
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