Una circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti offre diverse indicazioni operative per la corretta applicazione delle novità introdotte dall’ultima legge di stabilità in materia di ravvedimento operoso, prestando particolare attenzione ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.6/E/2015.
La circolare si sofferma, in particolare, sull’analisi dei limiti entro cui l’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile il frazionamento dei versamenti relativi al ravvedimento operoso e in che misura e a quali condizioni è possibile avvalersi del ravvedimento c.d. “parziale”, evidenziando alcuni profili di criticità che derivano dall’interpretazione della stessa prassi amministrativa.
Ripercorrendo le diverse posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi anni, la circolare rileva come da ultimo l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che al fine di poter riscontrare l’intenzione del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso “è necessario che in sede di predisposizione del modello di versamento, il contribuente abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo”.
Sul punto, nonostante ad una prima lettura sembrerebbe che l’Agenzia delle entrate ritenga imprescindibile il versamento di un importo, seppur minimo, a titolo di sanzione, i Commercialisti ritengono tuttavia auspicabileche gli Uffici preposti al controllo, al fine di accertare la reale volontà del contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento, diano rilevanza non solo ai codici tributo utilizzati in sede di versamento, ma anche al comportamento concludente del contribuente.
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