La Cassazione, riformando una sentenza della Commissione Tributaria, afferma che il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall’art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (30% dell’importo non versato), come accade ogniqualvolta la compensazione stessa sia utilizzata in assenza dei relativi presupposti (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 18369 del 26/10/2012, Sentenza n. 8681 del 2011).

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 11522 del 4 giugno 2015