La Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2015 del 5 giugno 2015, è intervenuta sulla disposizione contenuta nell’art. 53, comma 15, del Decreto Legislativo n. 165/2001, secondo la quale in caso di mancata autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno (gli articoli ed i convegni o seminari non vanno autorizzati ma soltanto comunicati dagli interessati) o di mancata comunicazione del compenso, il lavoratore pubblico interessato non è più tenuto a restituire il doppio di quanto percepito. La norma cassata riguarda soltanto l’ipotesi della mancata comunicazione.
La Consulta ha cancellato la disposizione rilevando sia un eccesso di delega che una profonda irragionevolezza, atteso che la comunicazione e’ soltanto strumentale rispetto al funzionamento dell’anagrafe tributaria.
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