Non è diffidabile l’illecito si cui all’art. 6 D. Lgs C.P.S. n. 708/1947 riguardante l’impiego, nel settore dello spettacolo, di lavoratori senza il prescritto certificato di agibilità. Così risponde la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello prot. 37 del 03 luglio 2015.
Non è diffidabile l’illecito si cui all’art. 6 D. Lgs C.P.S. n. 708/1947 riguardante l’impiego, nel settore dello spettacolo di lavoratori senza il prescritto certificato di agibilità.

Così risponde la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello prot. 37 del 03 luglio 2015.
La motivazione risiede nel considerare che il rilascio del certificato di agibilità è condizionato al riscontro da parte dell’ente previdenziale della condizione di regolarità contributiva dell’impresa. Ne consegue che la condotta integrante l’illecito, consistente nel mancato possesso del certificato e non nella richiesta del medesimo, non può essere materialmente sanabile in quanto la regolarizzazione della condotta non consiste in un mero adempimento documentale, ma implica l’effettuazione materiale del controllo preventivo non attivabile ex post.
Anche per il lavoro intermittente nel settore dello spettacolo, la richiesta del certificato di agibilità assolve anche l’ulteriore obbligo di comunicazione per la chiamata dei lavoratori intermittenti, in relazione alla quale l’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. N. 276/03 esclude la possibile diffida.