Attraverso la circ. n. 6 del 1.04.2019, l’Agenzia delle Entrate spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale. La procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Come funziona la definizione agevolata delle liti – Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro). L’importo da versare è pari al 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018. Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio, e pari al 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Il perimetro dell’agevolazione – La circ. n. 6 del 1.04.2019 chiarisce che non possono essere definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale non possono essere definite le controversie che hanno ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate in dichiarazione, risultano non versate (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) poiché in questi casi al recupero delle imposte non versate si provvede attraverso un atto di mera riscossione. Rientrano nel perimetro della definizione agevolata, invece, i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circostanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.
Focus sui casi di soccombenza parziale – La circ. n. 6 del 1.04.2019 illustra inoltre come definire in via agevolata i casi in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione in parte all’Agenzia e in parte al contribuente (casi di reciproca soccombenza). Nel documento di prassi le Entrate fanno l’esempio di una lite in cui la sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di accertamento, dando ragione all’Agenzia per 15.000 euro su una maggiore imposta accertata di 20.000 euro (annullando l’accertamento per la quota di 5.000 euro). In questo esempio, il valore della lite è pari all’importo contestato (20.000 euro), mentre l’importo lordo dovuto per definire la lite è pari a 17.000 euro (2.000+15.000), ovvero la somma del 40% di 5.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) e del 100% di 15.000 euro (imposta confermata dalla sentenza). Nel caso di una sentenza di reciproca soccombenza di secondo grado, invece si applicherà il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia del giudice ha stabilito la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e il 100% sulla restante parte.
Quando le sanzioni non sono collegate al tributo – Per quanto concerne la definizione delle liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo, la circ. n. 6 del 1.04.2019 precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione. Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento).
Fonte: Agenzia delle Entrate – Circ. n. 6 del 1.04.2019
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