Interpellata da una fondazione che ha ottenuto in gestione uno spazio di proprietà del Comune, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 250-2019, ha fatto chiarezza sui requisiti che gli enti privati devono possedere per accedere ai benefici dell’Art-bonus.

Nel caso specifico la fondazione, che ha inaugurato presso lo spazio comunale un museo, chiede se possa essere ricompresa tra gli “istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica” per poter beneficiare del credito di imposta Art-bonus.

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’Art-bonus viene concesso nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Il requisito di appartenenza pubblica viene soddisfatto – oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali – anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni, come nel caso in cui l’istituto:

  • è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

Con riferimento all’interpello in esame, l’Agenzia si è rivolta al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) che nel suo parere ha specificato: “la fondazione, ente di diritto privato, non è stato costituito per iniziativa di uno o più soggetti pubblici, non è sottoposto a controllo analogo da parte di un soggetto pubblico, non ha in gestione una collezione pubblica”.

Ne consegue che il requisito di appartenenza pubblica non è soddisfatto dalla fondazione, che non può accedere al beneficio fiscale dell’Art-Bonus.

Risposta n. 250