Pronti e disponibili on line il modello e le istruzioni per la richiesta di definizione agevolata delle liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Il modulo, approvato con provvedimento del 18 febbraio 2019, come previsto dall’articolo 6, comma 15, del Dl 119/2018, che ha introdotto il beneficio, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. Utilizzabili anche i modelli reperibili su altri siti purché rispettino le indicazioni stabilite nel provvedimento stesso.
In particolare, la norma agevolativa consente di chiudere le controversie con il Fisco evitando sanzioni e interessi, a patto che l’atto introduttivo del primo grado di giudizio sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data della domanda di definizione agevolata, non sia stata già emessa pronuncia definitiva (vedi “Pace fiscale e vertenze tributarie: ok alla definizione agevolata”).
Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle sezioni utili a identificare il richiedente e la controversia oggetto della definizione, l’atto impugnato, la somma dovuta in base agli scaglioni previsti dalla speciale disciplina, e le modalità di pagamento.
Tante liti, tanti modelli
Per far pace con Fisco usufruendo della procedura agevolativa, c’è tempo fino al 31 maggio 2019. A ogni controversia, stabilisce il provvedimento, deve essere “dedicato” un distinto modello, che è esente dall’imposta di bollo. La presentazione deve avvenire in via telematica. A occuparsene può essere direttamente il contribuente abilitato ai servizi dell’Agenzia oppure un incaricato autorizzato (che deve essere messo nelle condizioni di operare entro il 31 maggio 2019); altra via possibile è la consegna della domanda presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Con una successiva comunicazione l’Agenzia delle entrate renderà nota la data di attivazione del servizio di compilazione e trasmissione dei modelli tramite Entratel o Fisconline.
Il richiedente deve conservare la domanda fino all’estinzione definitiva della controversia insieme alle ricevute dei versamenti effettuati sia in pendenza di giudizio che a seguito della procedura agevolativa e alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 1, comma 4, Dl 148/2017 – “rottamazione-bis”), nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.
Senza compensazione e rate con interessi
Il pagamento è in un’unica soluzione, se la somma dovuta non supera i 1.000 euro; per gli importi superiori, è possibile frazionare fino a un massimo di venti rate trimestrali con scadenze 31 maggio (la prima è il 31 maggio 2019), 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio. Per le scadenze successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino alla data del pagamento.
Devono essere effettuati versamenti distinti per ciascuna definizione utilizzando il modello F24. La somma non è compensabile con eventuali crediti vantati. I relativi codici tributi saranno istituiti con separata risoluzione.
La procedura agevolativa si perfeziona soltanto con la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata ai sensi della disciplina della “rottamazione-bis”, il perfezionamento è subordinato anche al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
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