E’ fissato al 31 maggio 2019 il termine iniziale per aderire al servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, di aderire ad uno specifico accordo di servizio di consultazione pubblicato sul Portale Fatture e Corrispettivi. In tal modo, si cerca di rispettare le esigenze di tutela della privacy dei contribuenti, dopo i rilievi sollevati nei mesi scorsi dal Garante per la protezione dei dati personali. Dopo mesi di attesa e una proroga che ha spostato il termine iniziale (fissato in origine al 3 maggio), dal 31 maggio 2019 dovrebbe finalmente iniziare a decorrere il termine per aderire all’accordo di servizio che permetterà di consultare e acquisire le fatture elettroniche da parte dei contribuenti o dei loro delegati.

Si ricorda che, a seguito dei rilievi del Garante della privacy a fine 2018, proprio mentre stava per partire l’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate era stata costretta a rivedere il sistema informatico messo in piedi.
In particolare, si era intervenuto sul servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo, da un lato, un periodo transitorio con un funzionamento a scartamento ridotto e, dall’altro, un nuovo servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, riveduto e corretto, accessibile previa adesione ad un apposito Accordo, ma operativo verso metà anno.
Il servizio consente di consultare o scaricare le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite SdI nella propria area riservata del sito web.
Infatti, prima che intervenissero i rilievi del Garante della Privacy, nel provvedimento 30 aprile 2018, era stato già previsto, a cura dell’Agenzia delle Entrate, un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Solo che, per come era stato strutturato, tale servizio non garantiva il rispetto delle norme in materia di privacy, avendo l’Autorità preposta individuato molte falle nel sistema informatico, tali da pregiudicare la tutela e riservatezza dei dati dei contribuenti.
Ora, dunque, per poter consultare e acquisire le fatture elettroniche veicolate tramite i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate occorre utilizzare l’apposito servizio ma, proprio per tutelare la privacy è necessario che il contribuente effettui una apposita scelta in tal senso.
Ciò avviene con l’adesione all’Accordo di servizio di consultazione che è pubblicato sul Portale Fatture e Corrispettivi entro la data del 31 maggio 2019.
Ci sarà, poi, tempo sino al 2 settembre 2019 per effettuare l’adesione al predetto Accordo.

Conseguenze dell’adesione

In caso di adesione all’Accordo, l’Agenzia procederà alla memorizzazione di tutti i dati presenti nella fattura.
In caso di mancata adesione, l’Agenzia renderà consultabile e scaricabile il file della fattura elettronica solo quando si verifica l’impossibilità di recapito della fattura stessa.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo di responsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto del contribuente, in una banca dati dedicata.

Quali dati vengono trattati

In caso di adesione, i dati oggetto del trattamento sono tutti i dati presenti nella fattura.
Al contrario, in assenza di adesione all’Accordo, i dati oggetto del trattamento sono solo i dati fattura, definiti nell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, e cioè:
– data di emissione;
– numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
– data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
– corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
– corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
– aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
– data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
– annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Non sono, invece, oggetto di conservazione i dati di cui all’art. 21, comma 2, lettera g), e precisamente quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
I dati sono raccolti, archiviati e trattati al solo fine dell’esercizio delle attività istituzionali dell’Agenzia, in particolare per lo svolgimento delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate ed in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia.
I dati fattura, memorizzati a prescindere dall’adesione al servizio, vengono conservati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
In presenza di adesione al servizio tutti i dati presenti nelle fatture vengono conservati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte del SdI.
Regole particolari si applicano al periodo transitorio, che decorre dal 1° gennaio fino al 2 settembre 2019 (quest’ultimo, si ricorda, è il termine finale entro cui va esercita l’adesione al servizio).
In particolare, durante questi primi mesi del 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:
– acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche, definiti principalmente nell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), che saranno estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e verranno trattati dall’Agenzia per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
– realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SdI nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale servizio sarà subordinato all’adesione ad uno specifico Accordo di servizio. A partire dalla data di disponibilità del nuovo servizio facoltativo, il contribuente potrà manifestare la volontà di aderire all’Accordo del servizio di consultazione e scarico del file XML della fattura elettronica, comprese le fatture memorizzate nel periodo transitorio.
Se il contribuente è titolare di partita IVA può aderire anche attraverso intermediaridelegati.
Sempre durante il periodo transitorio, sarà possibile consultare ed acquisire le fatture elettroniche temporaneamente memorizzate nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di mancata adesione all’Accordo nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 30 giorni dal termine dello stesso e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.
Si ricorda, infine, che in caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.