L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, ha fornito chiarimenti in merito al regime forfetario di cui alla L.n. 190/2014 (modificato dalla L.n. 145/2018) che consente l’applicazione di una flat tax del 15% (5% per le start up) a favore di contribuenti persone fisiche che esercitano una attività di impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
Di recente, con le modifiche apportate dalla L.n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65 mila euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando che “in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate”.
Sono state poi abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento al costo dei beni strumentali (20 mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5 mila euro).
Sono state, infine, riformulate le cause ostative all’applicazione del regime forfetario (lettere d) e d-bis) del comma 57, art. 1, L.n. 190/2014). Come riportato nella relazione illustrativa della legge di bilancio 2019, le modifiche rispondono alla “duplice ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”.
In particolare, la lettera d) del comma 57, nell’attuale formulazione, dispone che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora in poi, TUIR), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
La lettera d-bis) del comma 57 prevede che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.
L’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha ulteriormente modificato la formulazione della lettera d-bis) del comma 57, escludendo dall’ambito di applicazione della stessa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.
Per questo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/2019, ha fornito indicazioni in relazioni alle modalità di applicazione del regime forfetario alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 e ha chiarito, poi, alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione dello stesso.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
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