Arrivano le istruzioni operative per regolarizzare le violazioni formali. Si tratta della sanatoria contenuta nel pacchetto “pace fiscale” mediante la quale è possibile, versando l’importo di 200 euro ad annualità, sanare gli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento. A pensarci è un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019 che, inoltre, chiarisce alcuni aspetti relativi alla procedura da seguire per perfezionare la definizione.

Arriva un altro tassello a completare il puzzle della pace fiscale: l’emanazione delle istruzioni operative, avvenuta con provvedimento del 15 marzo 2019, per la definizione agevolata degli errori formali, introdotta dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.
Ci si riferisce alla possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018.
La regolarizzazione avviene mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
Si tratta di un provvedimento molto atteso perché rende pienamente operativo uno degli strumenti contenuti nella c.d. “pace fiscale” che, insieme alla rottamazione dei ruoli, desta maggior interesse nei contribuenti.
Proviamo ad individuare, dunque, le modalità operative da porre in essere per finalizzare correttamente la sanatoria.

Cosa è possibile regolarizzare

Come già anticipato, possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.
In particolare, rientrano nella definizione le violazioni formali per cui gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Le violazioni devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018 non solo dal contribuente, ma anche dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.
Affinché si possa parlare di “violazioni formali” si deve far riferimento a violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta.
Generalmente, si parla di “violazioni formali” quando la violazione è punibile con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa e, quindi, slegate dall’ammontare del tributo, anche se questa non può essere considerata una regola generale.
Pertanto, giusto per fare qualche esempio, dovrebbero essere regolarizzati con la sanatoria di cui si discute l’omessa regolarizzazione del cessionario in caso di mancato ricevimento della fattura (art. 6, c. 8 D.Lgs. n. 471/1997), le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (art. 6, c. 9-bis1 e 9-bis2 D.Lgs. n. 471/1997) o, in caso di obblighi comunicativi, le omissioni relative a spesometro o LIPE.
Invece, come riportato nelle motivazioni del provvedimento, non può essere regolarizzata l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto, a detta dell’Agenzia, l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.
Allo stesso modo, non vi rientra la violazione, relativa alla deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, punita con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (art. 2, comma 8 D.L. n. 16/2012).

Esclusioni

Non rientrano nella sanatoria:
– le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
– le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018);
– le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
– agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
La regolarizzazione non può, inoltre, essere effettuata per le violazioni:
– in materia di emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
– degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) sia con riferimento all’IVIE che alla IVAFE.

Come avviene la regolarizzazione

Per perfezionare la regolarizzazione occorre:
1) rimuovere le irregolarità;
2) versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.
Da ricordare che qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Nel provvedimento si affrontano alcuni casi particolari.
Ad esempio, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si precisa che il versamento regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.
Se, invece, nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di 200 euro.
Come detto sopra, il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.
E’ consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
In ogni caso, comunque, non è possibile ricorrere alla compensazione nel modello F24.

La rimozione dell’irregolarità

Un aspetto fondamentale per definire in maniera corretta la sanatoria è quello legato alla rimozione delle irregolarità od omissioni, da effettuare entro il 2 marzo 2020.
L’Agenzia delle entrate, nel provvedimento, a tale proposito, riporta alcuni importanti chiarimenti.
Infatti, si legge che:
– se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni;
– la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.;
– l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse;
– la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.
Da ultimo, va precisato che:
– in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si ha alcun diritto alla restituzione di quanto versato;
– il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.
– con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.