Arrivano i chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per la definizione agevolata delle irregolarità formali. Con la circolare n. 11/E del 2019 vengono fornite le indicazioni sulle ipotesi di violazioni o omissioni che possono essere sanate e sui relativi adempimenti. In particolare, il contribuente interessato alla regolarizzazione è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Oltre che con il versamento delle somme dovute, la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Quali sono gli altri chiarimenti?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11 del 15 maggio 2019, ha fornito indicazioni per la definizione agevolata delle irregolarità formali.
L’articolo 9, del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) ha ammesso la possibilità di definire in via agevolata le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018. Possono essere oggetto di regolarizzazione le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti – di carattere formale – che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.
Tale possibilità è stata estesa anche alle irregolarità̀, infrazioni o inosservanze anche se già constatate o sanzionate, purché́ la sanzione non sia già divenuta definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (19 dicembre 2018).
La regolarizzazione sopra richiamata (di seguito “definizione agevolata”) è destinata sia alla vasta platea delle partite IVA, siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sia ai privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell’adempiere agli obblighi fiscali, sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.
Andiamo quindi ad analizzare nello specifico l’ambito di applicazione della definizione alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 11/E/2019.
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Ambito oggettivo
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, ossia quelle per le quali il legislatore prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo.
Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:
– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
– l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) o delle liquidazioni periodiche IVA, ma solo a condizione che l’imposta risulti assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività̀ ovvero della dichiarazione IVA MOSS;
– l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
– le irregolarità̀ od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
– l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale;
– la mancata iscrizione al VIES.
Di contro sono escluse dall’ambito di applicazione della definizione agevolata le violazioni sostanziali ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Sono, altresì̀, escluse, le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamenti di cui alle ipotesi previste dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e, più in generale, le tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale. Non può essere quindi definita:
– l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
– la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA;
– l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
– l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;
– l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
Adempimenti del contribuente
La regolarizzazione delle violazioni formali è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:
– versamento delle somme dovute, il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero – come precisato dal provvedimento 15 marzo 2019 – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019;
– rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Tuttavia, vi sono delle ipotesi al ricorrere delle quali la rimozione delle irregolarità o delle omissioni non sia necessaria, quali, ad esempio, la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento; l’omessa presentazione delle LIPE.
Proroga dei termini di decadenza
Si ricorda infine che in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente è stato previsto che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, che i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, sono prorogati di due anni.
Il legislatore ha, quindi, inteso introdurre la proroga di due anni dei termini di decadenza dell’attività̀ sanzionatoria con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015.
Ciò̀ significa che presupposto di operatività̀ della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione della definizione agevolata, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività̀ di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.