La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge sulle semplificazioni fiscali. Tra le diverse misure del provvedimento si segnala il maggior termine per l’emissione della fattura elettronica: dal 1° luglio 2019 potrà essere emessa entro 15 giorni dal momento della cessione del bene o della prestazione del servizio. Inoltre, la comunicazione LIPE per il quarto trimestre potrà essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA, che dovrà essere presentata entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. E nell’ambito dell’accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad avviare un contraddittorio con il contribuente, per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. Il contribuente potrà così far valere le sue ragioni prima dell’avviso di accertamento.
Via libera della Camera dei Deputati alla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali (AC 1074).
Tra le misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, nonché di sostegno alle attività economiche, si segnala la modifica del termine per l’emissione della fattura previsto dal decreto fiscale 2019: infatti, dal 1° luglio 2019 la fattura dovrà essere emessa entro 15 giorni (anziché 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
Niente da fare invece per l’inclusione di commercialisti e avvocati nel novero dei soggetti abilitati all’autenticazione e deposito degli atti di cessione e affitto d’azienda. Nel corso della votazione in Commissione Finanze sugli emendamenti al disegno di legge, infatti, la proposta modifica è stata accantonata. L’emendamento, modificando l’art. 2556, comma 2, c.c. prevedeva che l’autenticazione della sottoscrizione e il deposito degli atti di cessione e affitto d’azienda potessero essere effettuati, oltre che dai notai, anche da commercialisti e avvocati.
Semplificazioni in materia IVA
Tra le novità in tema di IVA, spicca la modifica del termine per l’emissione della fattura prevista dal D.L. n. 119/2018. In particolare, dal 1° luglio 2019 la fattura dovrà essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
La proposta di legge consente poi di effettuare la comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre assieme alla dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è invece effettuata entro il 16 settembre.
La proposta di legge introduce inoltre, dal 2020, la possibilità di cessione del credito IVA chiesto a rimborso anche su base trimestrale, già prevista con riferimento al credito annuale.
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Semplificazione per il regime forfetario
Gli obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Semplificazioni in materia di dichiarazioni dei redditi
In caso di controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, l’amministrazione finanziaria non potrà chiedere ai contribuenti dati già in suo possesso perché comunicati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ma anche farmacie e strutture medico-sanitarie) a meno che la richiesta non riguardi la verifica di requisiti soggettivi che non possono emergere dall’Anagrafe tributaria.
Inoltre, si specifica che eventuali richieste documentali riguardanti dati già in possesso dell’amministrazione saranno considerate inefficaci.
Si prevede inoltre lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP con rinvio dal 30 settembre al 30 novembre.
Un’ulteriore modifica introdotta in sede referente intende semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica da parte degli intermediari, riscrivendo l’art. 3, D.P.R. n. 322/1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni. In particolare, si prevede la possibilità per il contribuente o per il sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L’impegno all’invio cumulativo dovrà essere indicato al momento di conferire l’incarico al professionista e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato.
Semplificazioni in materia di fiscalità immobiliare
In materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato, si stabilisce che, in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
In sede di proroga dei contratti di locazione, viene poi cancellato l’obbligo di confermare l’opzione per la cedolare secca.
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si verifica il relativo presupposto.
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La proposta di legge modifica le modalità e i termini di invio delle delibere relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si introduce l’obbligo di trasmissione telematica delle delibere inerenti ai tributi secondo specifiche tecniche predefinite, con una modulistica unitaria, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi locali.
Un’altra norma cancella gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
In relazione alla TASI, inoltre viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce). Si ricorda che attualmente per tali immobili l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% con la facoltà, da parte dei Comuni, di modificarla fino allo 0,25% in aumento o di diminuirla fino all’azzeramento.
Semplificazioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
Una norma inserita in Commissione Finanze prevede che i contribuenti destinatari degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità verrà effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.
L’Agenzia metterà a disposizione delle imprese i dati in suo possesso per la compilazione.
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Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica
La proposta di legge estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da presentare ai fini del calcolo ISEE. Dal 1° gennaio 2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto).
Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento
Modificando l’art. 1, D.L. n. 746/1983 si stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali potrà riguardare anche più operazioni e i relativi estremi dovranno essere indicati nelle fatture emesse.
Viene poi cancellata la norma che stabiliva che la dichiarazione fosse redatta in duplice esemplare, progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e conservata.
Modifiche anche sul versante delle sanzioni applicabili al cedente o prestatore che effettui operazioni senza addebito dell’imposta senza aver preventivamente verificato l’avvenuto invio telematico della dichiarazione. La sanzione amministrativa sarà la stessa prevista per chi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento: dal 100 al 200% dell’imposta.
Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulle semplificazioni, a definire le modalità operative per l’attuazione delle novità.
Obbligo di invito al contraddittorio preventivo
Tra le norme più interessanti della proposta di legge si segnala l’ampliamento del contraddittorio preventivo. La norma introduce, nell’ambito dell’attività di accertamento fiscale un nuovo obbligo per l’amministrazione finanziaria, che sarà tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.
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Sono esclusi gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento dovrà essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
L’Agenzia delle Entrate potrà derogare a questo nuovo obbligo solo nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.
Tenuta della contabilità in forma meccanizzata
La stampa cartacea delle scritture contabili è obbligatoria soltanto in sede di controllo e su richiesta dell’organo procedente, estendendo la facoltà attualmente prevista per i soli registri IVA, anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto.
Ravvedimento operoso parziale
I contribuenti potranno avvalersi del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato a condizione che vengano rispettati i termini previsti.
Qualora l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento intervenga successivamente, la sanzione applicabile sarà corrispondente a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi saranno dovuti per l’intero periodo di ritardo.
Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, sarà consentito al contribuente il ravvedimento dei singoli versamenti in base alle riduzioni stabilite o del versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa sarà regolarizzata.
Redditi fondiari percepiti
Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020, i canoni percepiti dal locatore dovranno essere dichiarati al Fisco solo se incassati fino all’intimazione dello sfratto o all’ingiunzione di pagamento, senza quindi dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto.
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso
Dal 2020 arriverà un contributo del 25% del costo d’acquisto di beni derivanti per almeno tre quarti da rifiuti o rottami. Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.
Per i consumatori, invece, l’agevolazione si tradurrà in uno sconto sul prezzo di vendita (nel limite massimo annuale di 5.000 per ciascun beneficiario).
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Aiuti agli esercizi di vicinato
Viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. Nel corso dell’esame in sede referente, tale agevolazione è stata circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita.
Disposizioni per il contrasto dell’evasione fiscale
La proposta di legge consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.
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Si prevede poi la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.
Infine, si reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017).
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