Le spese legali liquidate dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso sono assoggettate a ritenuta d’acconto IRPEF nell’ipotesi in cui queste somme non costituiscano per il difensore reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che ha specificato che in tal caso è da ritenersi che quanto erogato al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 35 del 15 marzo 2019 riguardante il quesito se quanto liquidato dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF.
Come è noto, la determinazione del reddito di lavoro autonomo fa rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Nello specifico, sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha più volte sostenuto come i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
E’ diverso per i redditi di lavoro autonomo non abituale, che sono determinati tenendo conto del collegamento specifico tra il compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo, proprio in ragione della loro occasionalità.
In ragione di ciò occorre effettuare la ritenuta d’acconto nell’ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.
Ed infatti, la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del d.P.R. 600/73 attua l’anticipata riscossione dell’imposta dovuta dalla persona fisica che riceve il pagamento laddove, tra l’altro, il compenso percepito ha natura di reddito di lavoro autonomo. Occorre ricordare che comunque ai fini dell’applicazione della ritenuta, il sostituto deve verificare se il pagamento che il percettore del reddito riceve, sia o non sia da imputare a tale categoria di reddito.
Ciò perché la disciplina in commento non attribuisce rilevanza alla circostanza che il pagamento provenga da un terzo, anziché dal soggetto a cui favore la prestazione è resa.
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