Esercizio del diritto di voto
I lavoratori dipendenti che devono recarsi in comuni diversi da quello del luogo di lavoro per esercitare il diritto di voto possono fruire di permessi non retribuiti occorrenti per il viaggio e per le operazioni presso il seggio. La concessione di tali permessi è subordinata
- all’esibizione del certificato elettorale;
- alla dichiarazione di esercizio di voto, rilasciata dal Presidente del seggio, appositamente timbrata;
- alle esigenze produttive aziendali.
Il lavoratore che fruisce di tali permessi non ha diritto alla retribuzione. E’ comunque prevista la possibilità per il lavoratore di computare le assenze come ferie.
Attività presso il seggio elettorale
Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo, presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo. Il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
Ovviamente ulteriori periodi, necessari al raggiungimento del seggio, ovvero al rientro del lavoratore non sono retribuiti. E’ comunque prevista la possibilità per il lavoratore di computare tali assenze come ferie.
Documentazione necessaria da presentare:
I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di chiusura dello stesso.
Nicola Grazioso
Senza commenti