In questa pagina troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi pubblici in materia.

Leggi e Decreti Legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

  • Legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”)

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la legge n. 27/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi».

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Tra le disposizioni impartite, di particolare interesse per la materia lavoro è l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Inoltre, vengono prorogati al 30 giugno 2020 i DURC  emessi entro il 29 febbraio 2020 (ai fini previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del Decreto Legislativo n. 241/1997).

Il Decreto entra in vigore il 9 aprile 20

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 26 marzo 2020.

  • Decreto Legge n. 18/2020, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto entra in vigore il 17 marzo 2020.

Aggiornamento Leggi la Legge n. 27/2020 di conversione del Decreto Legge n. 18/2020

Principali disposizioni in materia di lavoro
  • CIGO e assegno ordinario (art. 19)
  • CIGO per aziende in cigs (art. 20)
  • CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
  • CIG in deroga (art. 22)
  • Sospensione dei pagamenti e proroga dei termini (art. 57 e ss)
  • Congedi speciali
    • Congedo di paternità speciale (art. 23)
    • Permessi 104 retribuiti (art. 24)
  • Lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva equiparati a malattia (art. 26)
  • Indennità una tantum ad alcune categorie di lavoratori
    • Lavoratori autonomi iscritti alla gs e alle gestioni speciali dell’ago (art. 27 e 28)
    • Lavoratori stagionali del turismo (art. 29)
    • Lavoratori settore spettacolo (art. 38)
  • Proroga dei termine per la presentazione delle domande di disoccupazione
    • Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)
  • Diritto di precedenza al lavoro agile (art. 39)
  • Sospensione obblighi per percettori naspi DIS-COLL e RdC (art. 40)
  • Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
  • Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55 e ss.)
  • Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
  • Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Nel Decreto vengono previste anche varie sospensioni dei termini di pagamento verso la PA.

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, la legge di conversione n. 13 del 5 marzo 2020, del Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020 con misure straordinarie  ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 con ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Decreto Legge n. 6/2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [abrogato dal Decreto Legge 19/2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4]

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto è in vigore dal 23 febbraio 2020.

Aggiornamento: in virtù di quanto previsto dal Decreto Legge 19/2020, viene abrogato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

D.P.C.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Le disposizioni introdotte si applicheranno dal 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il DPCM produce effetto dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020. Dalla data di efficacia cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il D.P.C.M. 1° aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

L’efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.

Il DPCM produce effetto dal 4 aprile 2020.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il DPCM produce effetto dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale.

Le disposizioni del DPCM producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Dalla data di efficacia di queste disposizioni cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale.

In particolare, il Governo estende su tutto il territorio nazionale le disposizioni impartite con il D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020.

Dalla vigenza del presente Decreto (8 marzo 2020) cessano di produrre effetti i D.P.C.M. del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Il Decreto estende le misure di contenimento all’intera Regione Lombardia ed a ulteriori 14 Province:

  • D.P.C.M. 4 marzo 2020, con ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

  • D.P.C.M. 1° marzo 2020, con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (abrogato l’8 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 8 marzo 2020)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52/2020, il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stato adottato, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni, e tiene conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito.

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 1° marzo 2020, cessano di produrre effetti il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d’intervento.

  • D.P.C.M. 25 febbraio 2020, ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus (abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020)

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, cambia la durata e le modalità di attuazione del Lavoro agile effettuato durante l’emergenza virus. viene abrogato l’articolo 3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 e introdotto quanto disposto dall’articolo 2 del D.P.C.M. 25 febbraio 2020.

  • D.P.C.M. 23 febbraio 2020, con le disposizioni attuative per la gestione dell’emergenza virus (abrogato il 2 marzo 2020, con l’introduzione del D.P.C.M. 1° marzo 2020)

Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Altro

  • Decreto Ministero del Lavoro, indennità “una tantum” anche per i professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato un Decreto con il quale, in applicazione all’art. 44, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, istituisce un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il Fondo, in particolare, destina 200 milioni di euro per l’anno 2020 per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Detto sostegno al reddito è costituito da un’indennità, per il mese di marzo, pari a euro 600, riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli ACCORDI QUADRO DELLE REGIONI PUGLIA E BASILICATA PER LA CIG IN DEROGA

La PRASSI AMMINISTRATIVA

INPS

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1997 del 14 maggio 2020, con il quale, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da esporre per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per Covid-19, informa che ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione della denuncia Uniemens.

Il messaggio evidenzia, altresì, che il codice di conguaglio è visualizzabile sul portale dell’Istituto, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende”.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020, con il quale fornisce i chiarimenti sulla ricezione dell’indennità “una tantum“, prevista agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, qualora il lavoratore sia titolare di conto/carta dell’Area SEPA (extra Italia).

In particolare, una volta entrati nella procedura, dovranno selezionare come modalità di pagamento: “Accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia)”.

Una volta presentata la domanda, il titolare di un IBAN che richiede il pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è tenuto a trasmettere, alla casella di posta certificata dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it, i documenti di seguito indicati:

  • copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;
  • modulo di identificazione finanziaria (financial identification) predisposto dagli Organi della Comunità europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera ovvero, come previsto (cfr. nota 5 del modulo), deve essere corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente o della carta ricaricabile dotata di IBAN.

Nella comunicazione di trasmissione dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare, nell’oggetto, la seguente dicitura: “indennità decreto-legge 18/2020 – IBAN SEPA” e, nel testo, i propri dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale).

La Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali procederà a trasmettere detta documentazione alla Struttura territoriale competente per lo svolgimento delle verifiche e la liquidazione dell’istanza.

All’esito positivo di tali verifiche, l’operatore si avvale della procedura attualmente prevista per la modalità di pagamento in oggetto per l’erogazione del pagamento e le connesse contabilizzazioni.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1946 dell’11 maggio 2020, con il quale fornisce i chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere sia ai fini della compilazione delle dichiarazioni contributive sia ai fini dei correlati effetti finanziari, per il versamento di contributi derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa.

L’INPS ha emanato la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, con la quale illustra la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020, e fornisce indicazioni sulle modalità della domanda, sulle risorse finanziarie disponibili e riguardo ai limiti di spesa programmati. Inoltre ricorda che, nel 2020, si considera come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

La circolare rimanda, inoltre, al messaggio 27 aprile 2020, n. 1775 per le istruzioni contabili relative ai pagamenti delle prestazioni.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1904 del 7 maggio 2020, con il quale fornisce i chiarimenti circa la modalità di gestione del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale in caso di non corretto IBAN fornito dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43).

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, con il quale riepiloga le disposizioni vigenti in materia di rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga.

L’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina in via generale la fattispecie, prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, per quanto riguarda i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, così come previsto dalla circolare n. 52 del 9 marzo 2020.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, con il quale fornisce le istruzioni operative riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, con il quale, in considerazione del fatto che i Durc On Line con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, fornisce le indicazioni relative alle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020, con il quale comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.

Inoltre, l’Istituto ha provveduto ad adeguare le informative presenti nella procedura per l’acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

Agenzia delle Entrate

Altro

L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa del 30 aprile 2020, con le quale fornisce le istruzioni aggiornate per la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’applicazione della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In data 24 aprile 2020, le parti sociali (associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori) hanno aggiornato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 con le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19, in special modo, riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.

In particolare, la Circolare individua i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Per quest’ultima, si pubblica anche il form in excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Per quanto rigaurda la CIG in deroga per le aziende multilocalizzate (site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale):

Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (vedasi foglio Excel da allegare alla domanda).

L‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Inoltre, in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.

Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.

Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

In data 14 marzo 2020, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

È un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva.

L’accordo consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta.

Importante è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa del 2 marzo 2020, con le quale fornisce le indicazioni relativamente il termine di presentazione della documentazione probante da inserire all’interno delle domande di riduzione per prevenzione per l’anno 2020.

Tenuto conto delle difficoltà rappresentate per l’emergenza sanitaria dalle Associazioni di categoria, con ripercussioni gestionali ed operative sulla vita delle imprese, al fine di facilitare la presentazione delle istanze, dispone che si intendono validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti.

In proposito per la gestione dell’invio, ai fini dell’acquisizione dell’istanza da parte dell’Istituto, nella funzionalità “Allegati” del servizio online “Riduzione per prevenzione”, il richiedente – dopo aver compilato la domanda – dovrà selezionare, per ciascun intervento effettuato nell’anno 2019, la voce ”Complessivo” ed allegare un file con la dichiarazione dell’impresa di “versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi  realizzati”.

La possibilità dell’integrazione successiva della documentazione provante opera per tutte le domande di riduzione per prevenzione inoltrate telematicamente entro le ore 24.00 del 2 marzo 2020, su tutto il territorio  nazionale.

Resta fermo il differimento degli adempimenti in materia di premi assicurativi, previsto dai provvedimenti governativi, per i soggetti per i quali è stata disposta la sospensione  dell’attività lavorativa in determinate aree territoriali.

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