Documento della Conferenza delle Regioni del 10 novembre. Le Regioni hanno espresso, durante la Conferenza Unificata del 10 Novembre, un parere favorevole con alcune raccomandazioni contenute in un documento che è stato consegnato al Governo.
Si riporta di seguito il testo integrale, pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it .
Punto 5) o.d.g. Conferenza Unificata
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), come modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che ha individuato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato lo strumento per garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
Visto il comma 6 del precitato articolo 52 della legge 234/2012, che demanda ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, la disciplina per il funzionamento del predetto registro, con la definizione, tra l’altro, dei criteri per l’eventuale interoperabilità con le banche dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese e dei contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli;
Vista la posizione prot. n. 16/92/CU07/C3-C11 assunta nella seduta del 3 agosto 2016, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo “Schema di Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012” trasmesso dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome con nota prot. n. CSR 0003577 A-4.23.2.12 del 28 luglio 2016;
Stante che, a seguito della richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze di poter svolgere ulteriori approfondimenti sul predetto Schema di Regolamento, il relativo punto iscritto all’o.d.g. della seduta della Conferenza Unificata del 3 agosto 2016 è stato rinviato al fine di poter giungere alla piena concertazione del testo da parte delle Amministrazioni centrali interessate;
Visto il nuovo “Schema di Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012“, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo economico all’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata con nota prot. n. 0024298 del 31 ottobre 2016 e da questo trasmesso al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome con nota prot. n. DAR 19620 P-4.23.2.12 del 2 novembre 2016;
Dato atto che, in data 3 novembre 2016, si è tenuta una riunione tecnica della Conferenza unificata nel corso della quale le Regioni e Province autonome si sono confrontate con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, del Mistero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali sulle richieste di miglioramento e di modifica allo Schema di Regolamento nonché presentato alcune richieste di chiarimento in relazione a disposizioni specifiche;
Dato atto che, a seguito di detto incontro tecnico, lo Schema di Regolamento è stato modificato secondo quanto richiesto dalle Regioni e Province autonome, in particolare per quanto concerne:
– la definizione di “Autorità responsabile” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) al fine di meglio adeguarla alle esigenze derivanti dalle diverse articolazioni organizzative delle Amministrazioni interessate;
– gli obblighi di registrazione delle variazioni intervenute successivamente alla registrazione di un aiuto individuale nel senso di:
a) limitare tale obbligo al periodo durante il quale trova applicazione la disciplina agevolativa in relazione all’aiuto individuale registrato;
b) prevedere anche per tali registrazioni un termine di 20 giorni per la trasmissione della data di adozione dell’atto di variazione;
– la corrispondenza del termine per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero con le previsioni dell’articolo 48 della legge 234/2012;
Evidenziato che all’articolo 9, comma 5, dello Schema di Regolamento in argomento il termine di 10 giorni previsto per la trasmissione, da parte del Soggetto concedente, della data di adozione dell’atto di concessione dell’aiuto individuale è stato elevato a 20 giorni, in accoglimento di quanto richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome con la citata posizione del 3 agosto 2016;
Ricordato che nel corso della predetta riunione tecnica del 3 novembre 2016 le Regioni hanno portato all’attenzione del Ministero dello Sviluppo economico la problematica dei cd. aiuti indiretti e delle modalità di registrazione degli stessi nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato;
Stante che, nel corso della discussione che si è sviluppata sul tema, è emersa una molteplicità di casistiche e di procedure attualmente utilizzate per la gestione di detti aiuti indiretti e che si è, pertanto, concluso di procedere, una volta che il Registro sarà entrato in funzione, con una valutazione caso per caso al fine di individuare la corretta modalità di registrazione di dette tipologie di aiuti nel Registro stesso;
Ritenuta l’opportunità di invitare il Ministero dello sviluppo economico a garantire una adeguata assistenza tecnica a supporto delle Amministrazioni interessate, considerato l’impatto che l’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato produrrà sui procedimenti per la gestione di detti aiuti indiretti;
Ricordato che, nel corso della citata riunione tecnica del 3 novembre 2016, le Regioni e le Province autonome hanno chiesto chiarimenti in merito all’obbligo di registrazione nel Registro anche degli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e dato atto che il Ministero dello Sviluppo economico si è impegnato a effettuare una verifica al riguardo;
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
esprimono parere favorevole sull’ultimo testo dello “Schema di Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali recante, le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012” trasmesso dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome con nota prot. n. DAR 20144 P-4.23.2.12 del 10 novembre 2016.
Invitano il Ministero dello Sviluppo economico a garantire una adeguata assistenza tecnica a supporto delle Amministrazioni interessate dalla gestione di aiuti indiretti, in considerazione dell’impatto che l’introduzione delRegistro nazionale degli aiuti di Stato produrrà sui procedimenti per la gestione di tali aiuti.
Chiedono al Ministero dello Sviluppo economico di chiarire, prima dell’entrata in funzione del Registro per gli aiuti di Stato, se vadano registrati nel Registro anche gli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
documento approvato – Aiuti di Stato: parere sul regolamento DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE (ART. 52 L. 234/2012)
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