Definite le modalità di attuazione del credito d’imposta legato all’aggiornamento o all’acquisto di registratori di cassa telematici (misuratori fiscali), ai fini dell’obbligo della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
È fruibile già dalla prima liquidazione periodica Iva utile, ossia la successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento.
Le modalità di fruizione nel provvedimento 49842 del 28 febbraio 2019 dell’agenzia delle Entrate. Si attende solo il codice tributo.
L’agevolazione ai fini dell’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri
A decorrere dal 1° luglio 2019, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate con un volume d’affari superiore a 400 mila euro dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri ex dlgs 127/2015.
La disposizione per gli altri esercenti decorre dal 1° gennaio 2020.
Ai soggetti interessati è riservato, negli anni 2019 e 2020, un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione, fino all’esaurimento dei fondi stanziati.
Il credito è fruibile in compensazione con l’F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale.
Per ogni misuratore fiscale un’agevolazione:
- pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Chiarimenti:
- non valgono i limiti di 250mila euro (annuale) e 700mila euro;
- il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell’importo riconosciuto;
- i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- l’importo deve essere stato pagato con modalità tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
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