E’ il regolamento regionale del 6 aprile 2005, n.18, attuativo della legge regionale 29 aprile 2004, n.6, “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”.
Con questo regolamento, si definiscono le modalità e i criteri con cui si articola l’azione regionale a favore di organismi pubblici e privati, che operano nei vari settori del mondo dello spettacolo. L’art. 8 del regolamento istituisce l’Albo regionale per i soggetti impegnati nelle attività di cultura e spettacolo, che rispondono ai requisiti richiesti: l’Albo si suddivide per tipologie di spettacolo e settori di attività professionali. Tutte le modalità procedurali per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale sono indicate nello stesso regolamento, insieme con i criteri di ammissione alle agevolazioni previste dalla L.R. n. 6/2004. Il contributo regionale, per ogni tipo di iniziativa, non può superare il 50% del costo complessivo dell’attività oggetto dell’istanza. Il regolamento stabilisce anche che la Regione può promuovere direttamente iniziative di particolare interesse e spessore artistico, mediante “convenzioni e/o accordi di programma” con soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo regionale, attivando forme di sussidiarietà con gli enti locali. Il Regolamento è pubblicato nel E’ il regolamento regionale del 6 aprile 2005, n.18, attuativo della legge regionale 29 aprile 2004, n.6, “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”.
Con questo regolamento, si definiscono le modalità e i criteri con cui si articola l’azione regionale a favore di organismi pubblici e privati, che operano nei vari settori del mondo dello spettacolo. L’art. 8 del regolamento istituisce l’Albo regionale per i soggetti impegnati nelle attività di cultura e spettacolo, che rispondono ai requisiti richiesti: l’Albo si suddivide per tipologie di spettacolo e settori di attività professionali. Tutte le modalità procedurali per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale sono indicate nello stesso regolamento, insieme con i criteri di ammissione alle agevolazioni previste dalla L.R. n. 6/2004. Il contributo regionale, per ogni tipo di iniziativa, non può superare il 50% del costo complessivo dell’attività oggetto dell’istanza. Il regolamento stabilisce anche che la Regione può promuovere direttamente iniziative di particolare interesse e spessore artistico, mediante “convenzioni e/o accordi di programma” con soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo regionale, attivando forme di sussidiarietà con gli enti locali. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 56 suppl. del 15 aprile 2005
Bollettino Ufficiale della Regione, n. 56 suppl. del 15 aprile 2005
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