ACCESSO CIVICO
(artt. 5 e 5-bis D.Lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016)
Che cos’è
Diritto d’accesso di chiunque a:
– documenti, dati e informazioni per i quali, pur essendo prevista, non è stata effettuata la pubblicazione
– documenti ulteriori detenuti dall’Ente
Obiettivo
Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
Titolari del diritto di accesso

Chiunque
A chi va rivolta l’istanza

L’istanza (con la specificazione di documenti, dati e informazioni richiesti) è inviata, anche per via telematica, a:

a) Responsabile trasmissione e pubblicazione documenti, informazioni e dati

b) Responsabile prevenzione e corruzione (ove l’istanza abbia per oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria).
Limiti al diritto di accesso
L’accesso può essere negato (con espressa motivazione) per la tutela di interessi pubblici e privati.
1. Il rifiuto per la tutela di interessi pubblici deve essere inerente:
a) sicurezza pubblica e ordine pubblico;
b) sicurezza nazionale;
c) difesa e questioni militari;
d) relazioni internazionali;
e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) conduzione indagini su reati e loro perseguimento
g) regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L’accesso è altresì rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) protezione dati personali;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Controinteressati
Nel caso in cui l’amministrazione individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell’istanza di accesso ricevuta.

I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta.
Conclusione procedimento

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza
Richiesta riesame procedimento

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Anche i controinteressati, in caso di non accoglimento della loro proposta di diniego  dell’acceso, possono presentare richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ricorso contro diniego accesso

Avverso la decisione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

File allegati