Con i commi 801 e 803 della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – viene data la possibilità agli iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro e agli iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di accedere alla banca dati dell’ANPAL (sistema informativo unitario) e verificare i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione.
Ciò avviene al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e per garantire una maggiore efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il comma 801
801. L’ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il comma 803
803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro e all’albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
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