Si ricorda che la facoltà di adeguamento statutario riguarda gli enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Dlgs 117/2017), ai quali è stato appunto riconosciuto un periodo di 24 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni. Al contrario, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi fin da subito alle norme del Codice applicabili in via diretta e immediata.
La circolare, quindi, contiene gli opportuni chiarimenti per il corretto esercizio dell’autonomia statutaria e, secondo quanto espressamente sottolineato dal ministero, si pone in continuità con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite con la nota direttoriale n. 12604 del 29 dicembre 2017.
Al documento di prassi, inoltre, è allegata una tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario.
Senza commenti