L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 67 del 9 giugno 2017, con la quale fornisce i chiarimenti in merito alla tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato.

Nei modelli 730/2017 e Redditi Persone Fisiche 2017 è prevista l’indicazione delle somme percepite per premi di risultato al fine di fruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali (previste dall’articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Tali agevolazioni si sostanziano nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sulle somme percepite e nella detassazione completa delle somme erogate sotto forma di benefit (ad esempio opere o servizi in natura), nel limite di euro 2.000 (elevabile a euro 2.500 in casi particolari).

Le misure di favore in argomento non sono riconosciute se non sussistono i requisiti previsti dalla norma (ad esempio se nel 2015 il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro). Al riguardo, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, è stato chiarito che, nel caso in cui il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato, il sostituto d’imposta assoggetta a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.

Qualora il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, abbia comunque riconosciuto al contribuente l’agevolazione fiscale, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Fonte: Agenzia delle Entrate