L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 ha affermato che se la distanza percorsa in auto dal dipendente dalla propria abitazione alla località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di servizio ed al dipendente viene riconosciuto, in base alla c.d. tabella ACI, un rimborso chilometrico minore rispetto a quello che sarebbe spettato partendo dalla sede, questo è escluso dalla tassazione secondo la previsione contenuta nell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir (DPR . n. 917/1986).
Fonte Agenzia delle Entrate
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