L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 74 del 20 giugno 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali.
Il Parere dell’Agenzia delle Entrate
“…in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, si è dell’avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, si rileva che nell’ipotesi rappresentata dall’istante, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società istante afferma che tale rimborso è determinato forfetariamente per venire incontro alle esigenze dei dipendenti della istante ai quali, in tal modo, verrebbe consentito “un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili .. e offerte dalla tecnologia presente sul mercato“.
Il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.
Infine, si ritiene non pertinente alla fattispecie rappresentata dall’istante il riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 10367 del 2004, che ha riconosciuto la non imponibilità, ai fini previdenziali, del rimborso erogato dall’ENEL ai propri dipendenti per l’intera spesa da questi ultimi sostenuta per il canone telefonico.
Invero i giudici della Suprema Corte hanno motivato l’esclusione da contribuzione del citato rimborso, in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa caratterizzata dall’obbligo di reperibilità, circostanza questa che non emerge nella fattispecie rappresentata dalla società istante che, inoltre, non indica i lavoratori destinatari del rimborso.
Sulla base di quanto argomentato, la scrivente ritiene che il rimborso del 50 per cento dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare, rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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