Le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. E’ la precisazione contenuta ed analizzata nella circolare INL n. 3 del 18 luglio 2017. Tale circolare riassume la disciplina.