Una cooperativa sociale, partecipante ad una procedura concorsuale per l’affidamento della gestione dei servizi integrati scolastici nei plessi di un Comune valdostano, si rivolgeva al TAR per ottenere l’accesso (negato in sede di richiesta amministrativa) all’offerta tecnica presentata da altro concorrente, risultato aggiudicatario, ivi compresa la parte della stessa offerta che conteneva segreti tecnico-commerciali. Le controparti sostenevano, in rito, che, poiché il ricorso risultava essere tardivo, l’istanza dovesse comunque essere considerata improcedibile per difetto di interesse. Il TAR della Valle d’Aosta, nel respingere l’eccezione (atteso che comunque il ricorrente vantava un interesse a proporre, nel termine ancora in corso, azione risarcitoria) con sentenza n. 34 del 5 giugno 2017 ha accolto il gravame.
I giudici amministrativi, infatti, pur considerando la facoltà del partecipante ad una gara pubblica di esplicitare, in apposita dichiarazione (motivata e comprovata) accompagnatrice dell’offerta, le parti della stessa contenenti segreti tecnico-commerciali da considerare riservati, hanno ritenuto che il divieto di accesso previsto sul punto dal Codice dei contratti pubblici non sia da considerarsi assoluto. E’ infatti consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso (art. 53, comma 6).
Difatti, se è vero che l’art. 53, al comma 5, esclude l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici e commerciali, intendendo in tal modo tutelare il diritto alla riservatezza delle imprese ed il cd. know how industriale e commerciale, è pur vero che la medesima disposizione subordina in concreto il divieto alla motivata e comprovata manifestazione di interesse della ditta offerente controinteressata a mantenere il segreto sulla documentazione in oggetto. Manifestazione che, tuttavia, è comunque suscettiva di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego.
In ogni caso, in funzione della preminenza del c.d. “accesso difensivo” (in quanto processualmente preordinato all’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa ex art. 24 Cost. e sostanzialmente posto a presidio del fondamentale canone di imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.), l’ultimo comma dell’art. 53 del Codice ribadisce in maniera cristallina ed inequivoca che, proprio in relazione a tale ipotesi, è comunque consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
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