L’arrivo delle ferie estive coincide con la sospensione dei termini processuali che interessa anche la giustizia tributaria. Durante l’estate scatta un periodo di “tregua” anche per alcune scadenze tributarie.
Sospensione dei termini processuali
Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (articolo 1, legge 742/1969, come modificato dall’articolo 16, comma 1, Dl 132/2014).
La sospensione feriale opera anche nell’ambito del contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini relativi agli adempimenti processuali.
In primo luogo, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato – articolo 21, Dlgs 546/1992).
Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto 2017, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre 2017 e scade il 30 ottobre 2017).
Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 26 luglio 2017, il termine per proporre ricorso scade il 25 ottobre 2017).
Per effetto della pausa estiva, sono sospesi, tra gli altri:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla proposizione del ricorso – articolo 22, Dlgs 546/1992)
- il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso – articolo 23, Dlgs 546/1992)
- i termini di impugnazione delle sentenze (60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza – articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992)
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione – articolo 32, Dlgs 546/1992). In questo caso, naturalmente, il computo va effettuato a ritroso.
Il “break” estivo riguarda anche i termini operanti nell’ambito del reclamo/mediazione (in particolare, il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura).
La sospensione, invece, non opera per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e per le fasi cautelari del processo.
Sospensione di adempimenti e versamenti
Oltre alla sospensione dei termini processuali, durante l’estate scatta un periodo “feriale” anche per le scadenze tributarie.
Infatti, gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006). Quest’anno, peraltro, il 20 agosto è domenica, quindi l’ultimo giorno utile diventa il 21.
La stessa disposizione, inoltre, prevede che i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate, o da altri enti impositori, sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
Infine, l’articolo 7-quater, commi 17 e 18, del “collegato” alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016) ha stabilito:
- la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
- che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (a tal proposito, si ricorda che il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento da parte del contribuente – articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997). Tale soluzione era stata già anticipata sul piano interpretativo dall’Agenzia delle entrate che, ai dubbi sorti in passato circa la possibile contestuale applicazione delle due ipotesi di sospensione, ha avuto modo di chiarire che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce il termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione. La sottoscrizione dell’atto, infatti, può validamente intervenire entro il termine ultimo entro il quale è possibile promuovere l’impugnativa, per la cui determinazione occorre considerare anche la sospensione feriale (circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2).
Senza commenti