Con riferimento ai festival, il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus) spetta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017 per l’accesso ai contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).
Sono queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle entrate nella risposta 18/2018 a un interpello di un contribuente.

Il quesito
L’istanza è stata proposta da un’associazione non riconosciuta attiva, senza fini di lucro, nel campo della cultura musicale mediante l’organizzazione di manifestazioni, concerti e rassegne.
Per lo svolgimento di un festival, l’associazione riceve erogazioni liberali sia da enti pubblici territoriali sia da enti privati e persone fisiche. A tal proposito, l’istante chiede se i propri mecenati possono beneficiare del credito d’imposta riconosciuto, nella misura del 65%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale (art-bonus).
Il dubbio è sorte poiché l’associazione non è riuscita a registrarsi sul www.artbonus.gov.it, portale gestito dal ministero dei Beni e delle attività culturali e attraverso il quale i beneficiari devono indicare quanto ricevuto.

La risposta dell’Agenzia
L’Amministrazione, innanzitutto, ricorda che l’art bonus è il credito d’imposta riconosciuto, nella misura del 65%, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa a sostegno del patrimonio artistico e culturale (articolo 1, Dl 83/2014): inizialmente era prevista una sua applicazione limitata al solo triennio 2014-2016, ma la legge di stabilità 2016 lo ha reso permanente (articolo 1, comma 318, legge 208/2015).

Sull’agevolazione, l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.

La disciplina relativa al bonus è stata recentemente integrata dalla legge 175/2017 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), che ha previsto l’estensione del credito d’imposta alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione” (articolo 5, comma 1).

Con riferimento all’interpello in esame, l’Agenzia ha chiesto un parere al ministero dei Beni e delle attività culturali (Mibac).
Quest’ultimo ha sottolineato che in relazione ai “festival”, nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della legge 175/2017, è emerso che l’agevolazione può essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017 (“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”).
Nel caso in questione, secondo il parere del Mibac, l’associazione istante non rientra nelle categorie previste dalla citata legge 175/2017 e, quindi, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle sue attività non sono ammissibili all’art bonus.