Durante l’arco del rapporto di lavoro, soprattutto se questo dura per molti anni, può succedere che si verifichino delle situazioni per cui non sia possibile realizzare la prestazione di lavoro. Le cause possono essere diverse e possono imputarsi sia al lavoratore dipendente e sia al datore di lavoro, pensiamo ad esempio agli eventi di malattia oppure ai periodi di stop per manutenzione programmata di impianti.
A volte tuttavia potrebbe capitare che sia impossibile realizzare la prestazione per cause non imputabili alle parti, ad esempio quando il lavoratore non può raggiungere il luogo di lavoro per sciopero dei mezzi pubblici oppure per il maltempo o per una evento eccezionale l’azienda non può aprire.
Assenze dal lavoro causa neve e maltempo
In linea generale nel caso in cui il lavoratore sia bloccato da eventi meteorologici straordinari, l’impossibilità sopravvenuta esonererebbe il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e allo stesso tempo libererebbe il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione.
In linea di principio questa dovrebbe essere la conclusione, tuttavia i contratti collettivi di lavoro, generalmente disciplinano proprio questi casi specifici, evitando quindi che i lavoratori rimangano senza paga, andando quindi a prevedere un monte ore di congedi e/o di permessi straordinari, da cui attingere proprio in caso di eventi meteorologici eccezionali.
La paga non sarà dunque sospesa, a condizione comunque che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le motivazioni. Inoltre il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa neve e maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio. E’ importante quindi che chi è rimasto intrappolato in casa in questi giorni presti massima attenzione a quanto prevede il proprio contratto collettivo di riferimento.
Nel caso in cui questo tipo di eventi non sia disciplinato dal proprio CCNL bisogna fare riferimento al Codice Civile, in particolare all’art. 1218 sulla responsabilità del debitore e all’art. 2104 sulla diligenza del prestatore di lavoro.
Il Codice Civile prevede che l’impossibilità ad adempiere al proprio obbligo contrattuale debba essere provata dal lavoratore, inoltre l’adempimento dovrà essere effettivo. In caso contrario potrebbe scattare l’addebito disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore (art. 2106).
Mancata prestazione lavorativa per cause da imputare al datore di lavoro
Allo stesso modo la legge prevede i casi in cui sia il datore di lavoro a non adempiere alla prestazione lavorativa nonostante il lavoratore ha raggiunto il luogo di lavoro. Nel caso in cui la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore di lavora bisogna capire le cause effettive da cui scaturisce questa mancanza. Si potrà infatti parlare di impossibilità sopravvenuta solo quando la causa è in tutta evidenza estranea alla volontà del datore di lavoro ed è allo stesso tempo estranea a ragioni produttive e all’organizzazione del lavoro.
In questo caso la legislazione sociale prevede forme di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, la cassa integrazione per eventi non evitabili. Sarà l’INPS quindi a pagare la giornata di lavoro e a corrispondere la contribuzione nei casi in cui a causa della neve ad esempio il cantiere edile dovrà rimanere fermo.
Non c’è quindi inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione.
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