I corrispettivi percepiti sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica, in quanto c’è un apposito decreto che regola l’invio alla Siae delle informazioni contenute nei bigliettiUn’associazione senza scopo di lucro che promuove, sviluppa e diffonde opere culturali e artistiche non è tenuta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, introdotto dal Dlgs n. 127/2015, in relazione alla certificazione dei corrispettivi giornalieri dei biglietti. Tale obbligo sussiste solo per le attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 506/E del 10 dicembre 2019.
Accolta la posizione del contribuente che ritiene di essere esonerato in quanto, pur essendo un soggetto Iva che svolge prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, è, di fatto, un ente senza scopo di lucro, con finalità diverse da quelle commerciali.
L’Agenzia, rinviando all’articolo 74-quater del decreto Iva, in base al quale per le prestazioni spettacolistiche la certificazione dei corrispettivi è assolta con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, ritiene che l’obbligo di invio dei dati (articolo 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015), nel caso in esame, è già disciplinato dal decreto Mef del 13 luglio 2000, che definisce le caratteristiche tecniche dei misuratori.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto, stabilisce tutte le informazioni che devono essere contenute nel biglietto (fra cui i dati previsti per gli scontrini fiscali, il tipo di attività, la data e l’ora dell’evento, il numero del posto, il corrispettivo, ecc).
L’articolo 4, invece, impone l’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla Siae e, al tempo stesso, prevede che gli strumenti di emissione dei biglietti siano abilitati alla produzione di un prospetto riepilogativo giornaliero che evidenzi i dati richiesti per lo scontrino di chiusura (articolo 12, comma 3, decreto del ministero delle Finanze 23 marzo 1983), l’incasso giornaliero, i corrispettivi degli abbonamenti, il numero degli ingressi effettuati.
Gli stessi soggetti, secondo le previsioni del successivo articolo 10, devono trasmettere alla Siae, distintamente per ciascuna giornata di attività o di manifestazione, i dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, quelli contenuti nel riepilogo mensile. La Siae, a sua volta mette tali dati a disposizione dell’anagrafe tributaria e del ministero per i Beni e le attività culturali.
In conclusione, vista la specifica disciplina sull’invio dei dati, i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche in esame, sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica introdotto dall’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015.
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