Con sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza, nella casella di posta elettronica aziendale del lavoratore, di una password personalizzata, rivela la volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato e, di conseguenza, l’accesso abusivo da parte di soggetti terzi (nel caso specifico di un collega che aveva effettuato ripetuti accessi per visionare e scaricare alcuni documenti) costituisce reato di natura penale (art. 615-ter del codice penale).
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