Con sentenza n. 6260/2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le assenze ingiustificate non sono da ritenersi meno gravi nella ipotesi in cui l’imprenditore abbia demansionato il dipendente, ridotto ad una completa inattività. Anche in caso di inattività il dovere primario del lavoratore consiste nel rendere la propria prestazione lavorativa. Di qui la legittimità del licenziamento adottato dal datore di lavoro.
Tale indirizzo si pone in antitesi con la decisione adottata dalla stessa Corte nel 2013, la n. 1693, ove è stato evidenziato il principio di “autotutela” contenuto nell’art. 1640 c.c., secondo il quale il rifiuto di rendere la prestazione lavorativa (che si concretizza in una sostanziale inattività) viene ritenuto legittimo ove posto in correlazione con l’illegittimo comportamento del datore ed in linea con la “buona fede”.
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