Con ordinanza n. 22995 del 2 ottobre 2017, la Corte di Cassazione, rifacendosi a precedenti decisioni sull’argomento (Cassazione n. 25269/2016 e n. 11228/2011), ha affermato che il superamento della soglia del “de minimis” attraverso sgravi contributivi, comporta la non fruibilità di tutta l’agevolazione e non soltanto della parte eccedente.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2017, n. 22995
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