Con sentenza n. 17160 del 12 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il riconoscimento della subordinazione in un rapporto svolto all’esterno del perimetro aziendale (nel caso di specie una azienda aveva risolto, per inadempimento, un contratto di trasporto ed il collaboratore aveva rivendicato la natura subordinata del rapporto), può discendere anche dalla valutazione di elementi sussidiari come l’obbligo di visite ai clienti programmate giornalmente dal datore, l’assenza di qualsiasi scelta discrezionale e l’utilizzazione di strumenti e mezzi aziendali.
Secondo la Suprema Corte non appare decisivo l’esercizio continuativo del potere di controllo e di direzione del datore, attesa la peculiarità della prestazione. Il recesso, quindi, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, è da ascriversi a licenziamento disciplinare per il quale non sono stati rispettati i termini per le giustificazioni previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.
Senza commenti