Con sentenza n. 475 dell’11 gennaio 2017, la Cassazione ha affermato la nullità del licenziamento intimato ad una lavoratrice nel c.d. “periodo protetto” ordinando la riassunzione.

Il licenziamento in tale periodo è improduttivo di effetti secondo quanto stabilito dall’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001 con la conseguenza che “il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno“, sul presupposto che il rapporto non si è mai interrotto” (Cass. n. 24349/2010; Cass. n. 18357/2004; Cass. n. 2244/2006).