Con sentenza n. 17113 del 16 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che se, attraverso elementi oggettivi si prova l’inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici, il licenziamento si deve considerare legittimo. Nel caso di specie, a fronte di una lombalgia certificata, il lavoratore aveva tenuto un comportamento palesemente incompatibile con la patologia (cosa accertata da una agenzia di investigazione). La motivazione del recesso e’ stata di “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.
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