Con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, una causa concernente il licenziamento di un lavoratore che in stato di malattia aveva prestato la propria attività in un concerto, largamente pubblicizzato, durante una festa patronale, ha osservato che: lo svolgimento di altra attività è, in linea di principio, idonea a giustificare il recesso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività, remunerata o meno, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia.
L’espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare non solo se pregiudica la ripresa dell’attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente con una valutazione che deve essere svolta ex ante.
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