Con sentenza n. 8820/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che con riguardo ad un licenziamento adottato nei confronti di lavoratori che presentano rimborsi spese per pranzi “gonfiati”, è onere del datore di lavoro provare la fondatezza degli addebiti posti alla base del recesso e, in modo particolare, la prova della falsità della partecipazione di terzi ai pranzi per i quali si è richiesto il rimborso.
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