Con sentenza n. 51907 del 6 dicembre 2016, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il decreto legge n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 98, ha depenalizzato soltanto la mancata certificazione della visita medica preventiva per i minori prevista dall’art. 8 della legge n. 977/1967 e non la mancata visita che resta sempre un reato punito con una contravvenzione.
Secondo la Suprema Corte il predetto art. 8 postula due obblighi: uno di natura formale (la certificazione oggetto di depenalizzazione ex art. 42, comma 1) e l’altro di natura sostanziale (visita medica non depenalizzata).
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