Ai sostituti d’imposta che hanno recuperato le ritenute versate in eccedenza nei mesi da gennaio a marzo 2015 non adeguandosi alla nuova disciplina, cioè esclusivamente in compensazione con F24, non si applicano sanzioni.
Lo precisa la risoluzione n. 7/E del 28 gennaio 2016, che recepisce le oggettive difficoltà manifestate dagli interessati in ordine al ritardato adeguamento dei software gestionali, in sede di applicazione della inedita procedura.
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 e gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta,esclusivamente mediante compensazione in F24, non più attraverso operazioni di compensazione “interna” di ritenute, in ossequio all’articolo 15 del Dlgs 175/2014 e, alla risoluzione n. 13/E del 2015.
Senza commenti