Con Circolare 1/2016 del 17 ottobre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione dei voucher. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la Circolare numero 1/2016 del 17 ottobre, con la quale fornisce le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di comunicazione dei voucher, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

Con l’entrata in vigore, lo scorso 8 ottobre, del cosiddetto Decreto correttivo del Jobs Act, ovvero del D.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro ha infatti introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per committenti imprenditori e professionisti che usano voucher per il pagamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, allo scopo di averne una piena tracciabilità.

L’entrata in vigore della nuova norma, ha generato molta confusione tra aziende, professionisti e gli altri operatori del settore, in quanto nel decreto non è ben specificato a chi dovesse essere inviata la nuova comunicazione obbligatoria. Noi abbiamo suggerito da subito di procedere, come di consueto, con l’attivazione dei voucher all’INPS e successivamente di comunicare, almeno 60 minuti prima, i dati obbligatori relativi alla prestazione, tramite email alle rispettive Direzioni Territoriali del Lavoro.

L’Ispettorato informa comunque, che il personale ispettivo terrà conto dell’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore della nuova norma e la specifica circolare.

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La nuova comunicazione dei voucher andrà quindi  inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione agli indirizzi email delle sedi territoriali competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicati nella circolare che alleghiamo a fondo pagina e dovrà indicare:

  • per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti:
  1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore di ogni prestatore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. il giorno di inizio della prestazione;
  4. l’ora di inizio e di fine della prestazione.
  • per gli imprenditori agricoli:
  1. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro garantisce inoltre che una maggiore semplificazione degli adempimenti sarà assicurata attraverso l’emanazione di un nuovo apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

  Circolare INL numero 1/2016 (431,7 KiB, 32 download)