Con il D. lgs. numero 80/2015, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione del Jobs Act è stata introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale.

Attualmente il congedo parentale su base oraria può essere fruito secondo le indicazioni del nuovo comma 1 ter aggiunto dal decreto all’art. 32 del Testo Unico, ovvero a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto) ed inizialmente solo fino al 31 dicembre 2015.

Successivamente il D. lgs. numero 148/2015 ha esteso tale previsione anche per gli anni successivi. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 29/10/2015, esamina i criteri di fruizione oraria del congedo, i criteri di computo e indennizzo, la cumulabilità, la contribuzione figurativa, le modalità di presentazione della domanda, i flussi delle denunce Uniemens ed i conguagli.

Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

Il congedo parentale a ore era già stato previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), art. 1, comma 339. Tale disposizione aveva aggiunto all’art. 32 del D.lgs. 151/01 il comma 1 bis contenente una delega alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, per la definizione delle modalità di fruizione, dei criteri di calcolo della base oraria, e dell’equiparazione di un certo monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il D.lgs. 80/2015 ha aggiunto il comma 1 ter all’articolo 32 del T.U., introducendo la possibilità generale di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale.

La validità delle nuove previsioni introdotte dal D.lgs. 80/2015 è limitata nel tempo: attualmente il congedo parentale su base oraria può essere fruito secondo le indicazioni del nuovo comma 1 ter dell’art. 32 T.U. inizialmente solo fino al 31 dicembre 2015 (e a partire dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto). Per completezza il decreto legislativo n.148/2015, art. 43 c.2, ha esteso tale previsione anche per gli anni successivi.

Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

Fonte: www.consulentidellavoro.it