Dall’8 ottobre i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i seguenti dati:

  • dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
  • il luogo dove avverrà la prestazione,
  • il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.In caso di violazioni all’obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

    Il Ministero del Lavoro potrà individuare nuove modalità applicative e di comunicazione (es. comunicazione telematica) attraverso apposito decreto.

     

    Il nuovo comma 3, articolo 49, del decreto legislativo n. 81/2015

    “3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi’, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
    I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalita’ applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”