È esclusa l’emissione del documento in modalità analogica. In questi casi, le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 prevedono un blocco informativo ad hoc
Dal 1° gennaio 2019 non può avere forma analogica la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta dall’emissione dello scontrino, a meno che il contribuente non sia esonerato dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7/2019, a seguito dell’interpello di un contribuente non tenuto a rilasciare fattura, se non su richiesta del cliente, rientrando tra le ipotesi previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. L’istante, infatti, in base alle notizie desumibili dall’interpello, esercita attività di commercio al minuto o a queste assimilate e, per questo, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1, comma 1, legge 696/1996).La risposta richiama quanto già precisato dall’amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale 97/1997:
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7/2019, a seguito dell’interpello di un contribuente non tenuto a rilasciare fattura, se non su richiesta del cliente, rientrando tra le ipotesi previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. L’istante, infatti, in base alle notizie desumibili dall’interpello, esercita attività di commercio al minuto o a queste assimilate e, per questo, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1, comma 1, legge 696/1996).La risposta richiama quanto già precisato dall’amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale 97/1997:
- è escluso il rilascio della ricevuta o dello scontrino soltanto se, per la stessa operazione, viene rilasciata la fattura ordinaria al momento della consegna del bene o all’ultimazione della prestazione
- in caso di fatturazione differita, possono sostituire il documento di trasporto lo scontrino o la ricevuta integrati. In tale ipotesi, i corrispettivi certificati da scontrino vanno scorporati dal totale giornaliero, mentre quelli certificati da ricevuta possono essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fattura elettronica, precisa l’Agenzia, non è stata creata una nuova categoria diversa dalla fattura “ordinaria”, nulla è cambiato riguardo alle regole generali e ai chiarimenti già forniti in materia (vedi “Obbligo di fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia”).
A conferma di ciò, sono richiamate anche le istruzione delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018, che prevedono, per le fatture elettroniche precedute da scontrino, la compilazione del blocco “AltriDatiGestionali” con informazioni ad hoc, come il “RiferimentoTesto” e l’identificativo alfanumerico dello scontrino.
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