La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento in merito all’utilizzo dell’email aziendale.

Questo il testo dell’approfondimento:

Utilizzo della e-mail aziendale

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul licenziamento del dipendente che utilizzava la e-mail di lavoro per uso personale – in linea di principio – non può e non deve stupire perché in quanto mezzo di lavoro per comunicare, la posta elettronica aziendale nasce con una finalità precisa. Dunque, l’azienda deve avere il diritto di sapere quali comunicazioni escono verso l’esterno. Un principio che prima dell’estate, nell’ambito del decreto attuativo del Jobs Act approvato dal Governo, è stato rinforzato con la modifica dell’art 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’azienda, in base al nuovo dettato normativo, infatti potrà più in generale effettuare controlli a distanza sui propri dipendenti attraverso impianti audiovisivi (pc, tablet, telefoni aziendali) senza la necessità di accordi sindacali preventivi.
A tal riguardo si specifica che l’impiego di strumenti di controllo deve essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e in ogni caso subordinatamente ad un accordo sindacale o ad una autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.

Di particolare importanza è tuttavia la precisazione che il percorso autorizzativo suddetto non sia necessario per gli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e per quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze.
Secondo i nuovi principi inoltre si stabilisce che le informazioni acquisite siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compreso pertanto quelli disciplinari. La nuova normativa, pur nel rispetto della normativa in materia di privacy, si pone l’obiettivo di attualizzare i sistemi di controllo al contesto sociale odierno, nella consapevolezza che l’attuale impianto normativo risale all’anno 1970 nel quale ovviamente lo sviluppo informatico e telematico aveva ben altre prospettive. In tale contesto si ritiene positiva l’ipotesi di riforma volta non al controllo indiscriminato del lavoratore nella sua attività lavorativa, ma tendente a tutelare l’impresa dall’utilizzo improprio dei nuovi strumenti di comunicazione. Più in generale, si dovrebbe procedere ad una derubricazione dell’intero quadro normativo e sanzionatorio di riferimento che appare assolutamente spropositato rispetto alle dinamiche aziendali. D’altronde, l’Italia è un caso quasi isolato di garantismo eccessivo sul tema; e basta dare uno sguardo agli altri sistemi nazionali per averne conferma.

Ai fini comparativi in ambito internazionale, la Fondazione Studi Consulenti del lavoro segnala le seguenti posizioni da parte di altri Paesi.

STATI UNITI

In America emerge una forte preoccupazione per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per tutte le comunicazioni spedite dai dipendenti sia lavorative sia personali. Tale responsabilità è stata riconosciuta nelle ipotesi di downloading di pornografia, molestie sessuali o razziali a colleghi via mail, dichiarazioni diffamatorie verso terzi, creazione di un ambiente di lavoro ostile determinato dalla diffusione nell’ambito di lavoro di materiale pornografico scaricato da Internet. In questo senso viene giustificato un attento controllo da parte del datore di lavoro in riferimento alla menzionata attività di comunicazione. Si sottolinea, a difesa del lavoratore, che la normativa della Costituzione Federale americana tutela i dipendenti federali pubblici attraverso il 4° Emendamento nelle ipotesi di irragionevoli indagini del governo federale e locale.

GRAN BRETAGNA

Il sistema britannico ha quale presupposto logico-giuridico quello della proprietà esclusiva dell’imprenditore dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, principio che si estende pertanto anche al sistema informatico aziendale, ivi compresa la posta aziendale.

FRANCIA

Il sistema francese pone l’attenzione sulla necessità che l’impresa debba proteggersi rispetto alla continua evoluzione di internet e dei sistemi telematici, ciò anche nei confronti dei dipendenti ai quali siano stati forniti strumenti per l’esercizio della loro attività lavorativa, al fine di evitare abusi e azioni pregiudizievoli nei confronti del datore di lavoro.