Per il Consiglio di Stato un singolare caso di invio dell’offerta economica non ritenuto invalidante. Una Provincia bandiva una gara, da aggiudicarsi mediante procedura telematica, per l’affidamento dei lavori pubblici.
Un passo della lettera d’invito stabiliva che la formulazione dell’offerta economica dovesse avvenire mediante la compilazione integrale di un apposito modulo(denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”) costituito da un file in formato pdf caricato a sistema da compilarsi secondo specifiche modalità. L’avviso stabiliva che il mancato rispetto delle modalità stesse comportava l’esclusione automatica dell’offerta.
Una delle imprese partecipanti aveva sì compilato il modulo online messo a disposizione dalla stazione appaltante, sottoscrivendolo digitalmente e spedito come prescritto, ma veniva esclusa perché il file allegato risultava essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito dall’Amministrazione e pertanto privo dei certificati di firma del sistema informatico della stazione appaltante.
Il provvedimento veniva gravato davanti al TAR che respingeva il ricorso. Quindi l’impresa proponeva appello, deducendo che il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che il mancato utilizzo del modulo predisposto dalla stazione appaltante potesse comportare l’esclusione dalla gara.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 4395 del 19 luglio 2018, ha accolto il gravame.
Il Collegio è partito, nella sua ricostruzione motivazionale, dal fatto che non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l’esclusione il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell’offerta economica.
In ogni caso, come ben rilevato dall’appellante, la lettera d’invito prevedeva l’esclusione dalla gara solo in relazione al “mancato rispetto delle modalità” di compilazione del modulo indicate in apposito paragrafo. E nel caso che occupa non era controverso che la concorrente avesse utilizzato proprio l’allegato previsto dalla lettera di invito, compilandolo secondo le prescrizioni dettate nella stessa.
La circostanza che l’appellante abbia trasmesso alla stazione appaltante invece che il file con “estensione pdf”, caricato a sistema, una copia del detto file riprodotta mediante scanner o (il che è lo stesso) mediante stampante digitale, dà luogo ad una mera irregolarità formale di per se sola insufficiente a giustificarne l’esclusione dalla gara, vieppiù in assenza di una specifica clausola che prescrivesse di utilizzare esclusivamente l’originale vietando l’uso del documento scansionato o generato mediante stampante digitale.
La copia del file, invero, non contiene i certificati di firma digitale che garantiscono la conformità della copia stessa all’originale. Secondo i giudici di appello l’unico inconveniente derivante da detta mancanza si sostanzia nella necessità di verificare, in sede di esame dell’offerta, la corrispondenza di ogni singola voce della lista scansionata (o riprodotta) e compilata dal concorrente con quella predisposta dall’Amministrazione appaltante.
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